Giudici Sportivi

“Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi territoriali” pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
(cfr. art. 46 comma 1 del Regolamento di Giustizia)

“La Corte Sportiva di Appello” giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione degli Organi di Giustizia Sportiva; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.
(cfr. art. 46 comma 2 del Regolamento di Giustizia).

Regolamento di Giustizia Sportiva

Leggi qui le norme che regolano la giustizia sportiva per coloro che aderiscono alla FIPSAS

Codice di Comportamento Sportivo

Leggi qui i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali.

Giudici Federali

“Il Tribunale Federale” giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
(cfr. art. 58 comma 1 del Regolamento di Giustizia)

La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione dei componenti degli Organi di Giustizia Federale; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.
(cfr. art. 58 comma 2 del Regolamento di Giustizia)

Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi territoriali” pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

(cfr. art. 46 comma 1 del Regolamento di Giustizia)

Giudice Sportivo Territoriale

“Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi territoriali” pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

(cfr. art. 46 comma 1 del Regolamento di Giustizia)

Organigramma

Andrea Palmisano

Giudice Sportivo Nazionale

Franco Romanelli

Giudice Sportivo Territoriale
Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria

Armando D'Agata

Giudice Sportivo Territoriale
Lombardia

Matteo Riovanto

Giudice Sportivo Territoriale
Trentino Alto Adige – Veneto – Friuli Venezia Giulia

Domenico Lavermicocca

Giudice Sportivo Territoriale
Toscana – Emilia Romagna – Umbria

Andrea Paglione

Giudice Sportivo Territoriale
Lazio – Marche – Abruzzo – Molise

Nicola Digravina

Giudice Sportivo Territoriale
Campania – Puglia – Basilicata – Calabria – Sicilia

Piero Arangino

Giudice Sportivo Territoriale
Sardegna

Procura Federale

Presso la F.I.P.S.A.S. è costituito l’ufficio del “Procuratore Federale” per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.

Le funzioni del “Procuratore Federale” sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l’atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l’addetto all’Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

(cfr. art. 73 e 75 commi 1 del Regolamento di Giustizia)

Vincenzo Caponera

Procuratore Federale

Fabio Retica

Sostituto Procuratore Federale

Tribunale Federale

Il Tribunale Federale” giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
(cfr. art. 58 comma 1 del Regolamento di Giustizia)

Gerardo Di Ruocco

Presidente

Eliana Furlan

Componente

Gabriele Corona

Componente

Emanuele Nagni

Componente Supplente

Corte Sportiva d'Appello

La Corte Sportiva di Appello” giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali.

È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione degli Organi di Giustizia Sportiva; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.

(cfr. art. 46 comma 2 del Regolamento di Giustizia)

Corte Sportiva d'Appello

Paolo Mantegazza

Presidente

Davide Scaglione

Componente

Riccardo Roselli

Componente

Alfonso Falcone

Componente

Giulia Vigna

Componente

Giovanni Rizzo

Componente

Corte Federale d'Appello

La Corte Federale di Appello” giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione dei componenti degli Organi di Giustizia Federale; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.

(cfr. art. 58 comma 2 del Regolamento di Giustizia)

Corte Federale d'Appello

Paolo Mantegazza

Presidente

Davide Scaglione

Componente

Riccardo Roselli

Componente

Alfonso Falcone

Componente

Giulia Vigna

Componente

Giovanni Rizzo

Componente

Commissione Federale di Garanzia

Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l’autonomia e l’indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.

Se attivata, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

(cfr. art. 37 del Regolamento di Giustizia)

Commissione Federale di Garanzia

Giorgio Sbarbaro

Presidente

Giuseppe Sigillò Massara

Componente

Alessandro Avagliano

Componente

Tasse, Ricorsi e Reclami

Per le controversie inerenti infrazioni tecniche

In prima istanza è possibile presentare il RICORSO al Giudice Sportivo Nazionale competente per i campionati e le competizioni in ambito nazionale, o al Giudice Sportivo Territoriale competente per i campionati e le competizioni di ambito provinciale e regionale, entro 3 giorni dal compimento dell’evento.

Il ricorso di prima istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia  di €150,00, A PENA DI IRRICEVIBILITÀ del ricorso stesso.

Avverso la pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale o del Giudice Sportivo Territoriale è possibile, in seconda istanza, proporre RECLAMO alla Corte Sportiva di Appello, che dovrà essere depositato entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della pronuncia impugnata.

Il reclamo di seconda istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia  di €300,00, A PENA DI IRRICEVIBILITÀ del reclamo stesso.

Per controversie di natura disciplinare.

In prima istanza è possibile presentare RICORSO al Tribunale Federale.

Il ricorso di prima istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia  di €150,00, A PENA DI IRRICEVIBILITÀ del ricorso stesso.

Avverso la pronuncia del Tribunale Federale è possibile, in seconda istanza, proporre RECLAMO alla Corte Federale di Appello, che dovrà essere depositato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della decisione.

Il reclamo di seconda istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia  di €300,00, A PENA DI IRRICEVIBILITÀ del reclamo stesso.

La disposizione di bonifico, sul seguente IBAN: IT 24 V 01005 03309 000000010103, dovrà riportare nella causale la dicitura “Contributo per l’accesso al servizio di giustizia” e l’indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l’indicazione delle parti.

Il contributo del ricorso al Giudice Sportivo Territoriale o al Giudice Sportivo Nazionale deve essere disposto ed inviato, tramite bonifico, rispettivamente al Comitato Regionale FIPSAS di competenza o all’ufficio Organi di Giustizia.

In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso o del reclamo, il contributo versato verrà restituito.

L’accoglimento di una impugnazione in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.

Il mancato versamento del contributo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.