Giustizia Sportiva
Giudici Sportivi
“Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi territoriali” pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
(cfr. art. 46 comma 1 del Regolamento di Giustizia)
“La Corte Sportiva di Appello” giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione degli Organi di Giustizia Sportiva; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.
(cfr. art. 46 comma 2 del Regolamento di Giustizia).
Giudici Federali
“Il Tribunale Federale” giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
(cfr. art. 58 comma 1 del Regolamento di Giustizia)
La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione dei componenti degli Organi di Giustizia Federale; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.
(cfr. art. 58 comma 2 del Regolamento di Giustizia)
Giudice Sportivo Nazionale
Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi territoriali” pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
(cfr. art. 46 comma 1 del Regolamento di Giustizia)
SENTENZA DEL 12 GIUGNO 2026 – 16° TROFEO TEAM TRITON
In data 12 giugno 2026 il Giudice Sportivo Nazionale, Avv. Andrea Palmisano, con proprio provvedimento n. 2/2026, VISTI gli artt. ...
SENTENZA DEL 13 APRILE 2026 – CANNA DA RIVA
In data 13 aprile 2026 il Giudice Sportivo Nazionale, Avv. Andrea Palmisano, con proprio provvedimento n. 1/2026, VISTI gli artt. ...
Giudice Sportivo Territoriale
“Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi territoriali” pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
(cfr. art. 46 comma 1 del Regolamento di Giustizia)
SENTENZA del 16 aprile 2026 – Segnalazione di irregolarità nel Campionato Regionale Individuale di Surfcasting – 20-21 marzo 2026
In data 16 aprile 2026 il Giudice Sportivo Territoriale per la Regione Liguria, Avv. Franco Romanelli, con proprio provvedimento n.1/2026, ...
SENTENZA del 13 marzo 2026 – 3a Prova TROFEO DI SERIE C PESCA AL COLPO 2025
In data 13 marzo 2026 il Giudice Sportivo Territoriale FIPSAS per le Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Molise, Avv. Andrea Paglione, ...
Organigramma
Procura Federale
Presso la F.I.P.S.A.S. è costituito l’ufficio del “Procuratore Federale” per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.
Le funzioni del “Procuratore Federale” sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l’atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l’addetto all’Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
(cfr. art. 73 e 75 commi 1 del Regolamento di Giustizia)
NON CI SONO SENTENZE PER LA PROCURA FEDERALE
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Tribunale Federale
“Il Tribunale Federale” giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
(cfr. art. 58 comma 1 del Regolamento di Giustizia)
TROFEO DI SERIE C DI PESCA AL COLPO 2025 – COMITATO PROVINCIALE FIPSAS di TERAMO, 29.06.2025
In data 20 giugno 2026 il Tribunale Federale, con proprio provvedimento n. 3/2026, VISTI l'art. 60 R.G.S. per quanto concerne ...
Corte Sportiva d'Appello
“La Corte Sportiva di Appello” giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali.
È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione degli Organi di Giustizia Sportiva; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.
(cfr. art. 46 comma 2 del Regolamento di Giustizia)
Campionato Regionale Individuale di Surfcasting in diano marina/alassio (im) 20-21 marzo 2026 – reclamo a.p.s.d. golfo dei poeti avverso decisione del giudice sportivo territoriale regione Liguria del 16.04.2026 e pubblicato in data 20.04.2026
PUBBLICATO il 9 giugno 2026 In data 8 giugno 2026 la CORTE SPORTIVA D'APPELLO, composta da Avv. Riccardo Roselli, Presidente ...
Classifica finale Campionato Italiano a Coppie di Street Fishing 2025 – Venezia (VE), loc. Fiume Sile Canale Cavetta, 21 settembre 2025
PUBBLICATO il 2 dicembre 2025 Reclamo sigg.ri V.V. e V.V. avverso Pronuncia n. 3/2025 del Giudice Sportivo Nazionale del 24 ...
Corte Sportiva d'Appello
Corte Federale d'Appello
“La Corte Federale di Appello” giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione dei componenti degli Organi di Giustizia Federale; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.
(cfr. art. 58 comma 2 del Regolamento di Giustizia)
SENTENZA del 13 FEBBRAIO 2025
La Corte Federale d'Appello, con proprio decreto del 12.02.2025, dispone procedersi alla correzione degli errori materiali della Decisione n. 1/2025 ...
Corte Federale d'Appello
Commissione Federale di Garanzia
Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l’autonomia e l’indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.
Se attivata, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.
(cfr. art. 37 del Regolamento di Giustizia)
Commissione Federale di Garanzia
Tasse, Ricorsi e Reclami
Per le controversie inerenti infrazioni tecniche
In prima istanza è possibile presentare il RICORSO al Giudice Sportivo Nazionale competente per i campionati e le competizioni in ambito nazionale, o al Giudice Sportivo Territoriale competente per i campionati e le competizioni di ambito provinciale e regionale, entro 3 giorni dal compimento dell’evento.
Il ricorso di prima istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia di €150,00, A PENA DI IRRICEVIBILITÀ del ricorso stesso.
Avverso la pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale o del Giudice Sportivo Territoriale è possibile, in seconda istanza, proporre RECLAMO alla Corte Sportiva di Appello, che dovrà essere depositato entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della pronuncia impugnata.
Il reclamo di seconda istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia di €300,00, A PENA DI IRRICEVIBILITÀ del reclamo stesso.
Per controversie di natura disciplinare.
In prima istanza è possibile presentare RICORSO al Tribunale Federale.
Il ricorso di prima istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia di €150,00, A PENA DI IRRICEVIBILITÀ del ricorso stesso.
Avverso la pronuncia del Tribunale Federale è possibile, in seconda istanza, proporre RECLAMO alla Corte Federale di Appello, che dovrà essere depositato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della decisione.
Il reclamo di seconda istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia di €300,00, A PENA DI IRRICEVIBILITÀ del reclamo stesso.
La disposizione di bonifico, sul seguente IBAN: IT 24 V 01005 03309 000000010103, dovrà riportare nella causale la dicitura “Contributo per l’accesso al servizio di giustizia” e l’indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l’indicazione delle parti.
Il contributo del ricorso al Giudice Sportivo Territoriale o al Giudice Sportivo Nazionale deve essere disposto ed inviato, tramite bonifico, rispettivamente al Comitato Regionale FIPSAS di competenza o all’ufficio Organi di Giustizia.
In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso o del reclamo, il contributo versato verrà restituito.
L’accoglimento di una impugnazione in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.
Il mancato versamento del contributo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.